Regolamento professionale

REGOLAMENTO PROFESSIONALE

R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.
Regolamento per la professione di Geometra.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1929

(Modificato con L. 7 marzo 1985 n. 75)

 

Art. 1.

Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

Art. 2.

Presso ogni Collegio è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del Collegio medesimo.

Art. 3

Riguarda la tenuta dell'albo professionale. Vedasi ora il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che detta nuove norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali.

Art. 4

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

4) essere in possesso del diploma di geometra;

5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , e successive modificazioni.

Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

La domanda per l'iscrizione è diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai seguenti documenti:
1° atto di nascita;
2° certificato di residenza;
3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
5° uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

Art. 6.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

Art. 7

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia conseguito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.
I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se iscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.
È riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalita di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.
La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

Art. 8

L'albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Segreteria del Consiglio nazionale dei geometri di cui all 'art.15.
Agli uffici a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 9

II Consiglio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. La iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

Art. 10

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Art. 11

Le pene disciplinari che il Consiglio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:
a) I'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
d) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Consiglio.
La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario (seguiva un altro comma, non riprodotto perchè riguardante il vecchio ordinamento sindacale).

Art. 12

L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa di uno o più membri.
Il presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.
Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.
Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13

Nel caso di condanna alla reclusione, il Consiglio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14

Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale.
Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.
Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15

Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.
Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore della Repubblica, al Consiglio nazionale dei geometri
. Contro le decisioni del Consiglio nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 16

L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. E fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costruzioni ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
I) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la relazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

Art. 17

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della deliminazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli artt. 18 e 24.

Art. 18

Le funzioni in cui alle lettere a), b), d), t), I), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.
Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:
1° la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;
2° la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo quando la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;
3° la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.

La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera p) dell'indicato art. 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b),

Art. 19

La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie. La f`unzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettela p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agraria in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

Art. 20

La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesimi limitazioni stabilite nel detto art. 16.
Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del predetto art. 16.
Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera p) ( all'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei comuni precedenti.

Art. 21

Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degl'ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del R.D.L. 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.

Art. 22

Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

Art. 23

I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi Decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

Art. 24

L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi alla Repubblica con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.
Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.
Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data dell'entrata in vigore del presente regolarnento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

Art. 25

Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, soltanto agli iscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7.
Peraltro le perizie r gli incarichi possono essere affidati a persone non iscritti nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico.

Art. 26

Spetta al Consiglio del Collegio:
a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Precuratore della Repubblica;
b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto il con il Ministro per i lavori pubblici (Vedasi anche la legge 18 ottobre 1961, n. 1181. Il seguito di questo articolo, riguardante il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti al Collegio, è stato omesso. Vedasi ora in proposito l'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382).

Art. 27

I Consigli sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di appello e dei Procuratori della Repubblica. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, l'esercizio della professione (Seguivano altri due commi riguardanti lo scioglimento del Consiglio. Vedasi ora in proposito gli artt. 8 e 9 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382).

Artt. 28 e 29

Omessi perché contenenti norme di carattere transitorio.